1 Le centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie hanno lo scopo di procurare ai proprietari fondiari mutui a lunga scadenza garantiti da pegno immobiliare, al saggio più stabile e ridotto che sia possibile.
2 Il diritto di emettere obbligazioni fondiarie spetta a due centrali, di cui una è costituita dalle banche cantonali e la seconda dagli altri istituti di credito. Le due centrali hanno però la facoltà di fondersi.
1 Die Pfandbriefzentralen haben den Zweck, dem Grundeigentümer langfristige Grundpfanddarlehen zu möglichst gleichbleibendem und billigem Zinsfusse zu vermitteln.
2 Das Recht zur Ausgabe von Pfandbriefen steht zwei Anstalten zu, nämlich je einer Zentrale der Kantonalbanken und der übrigen Kreditanstalten. Es bleibt den beiden Pfandbriefzentralen vorbehalten, sich zu vereinigen.
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