1 Nel caso dell’articolo 12, l’ufficio della nuova stazione ordinaria del bestiame impegnato comunica la nuova iscrizione al creditore pignoratizio.
2 Nel caso dell’articolo 13 l’ufficio della stazione ordinaria del bestiame impegnato comunica il rinnovo d’iscrizione o la cancellazione al pignorante ed al debitore che non sia pignorante.
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