Ove gli uffici non siano riuniti, l’ufficio di esecuzione e di fallimento informa l’ufficio della stazione ordinaria del bestiame impegnato dei casi nei quali il diritto di pegno o il pegno sopra un animale sono stati estinti in via di esecuzione forzata.
Sofern die Beamtungen nicht zusammenfallen, macht das Betreibungs- oder Konkursamt dem Verschreibungsamt des ordentlichen Standortes der Pfandsache davon Mitteilung, wenn durch Zwangsvollstreckung das Pfandrecht an einer Pfandsache oder die Viehverschreibung untergegangen ist.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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