1 L’ufficio della stazione ordinaria del bestiame impegnato comunica la nuova iscrizione, la modificazione e la cancellazione del pegno all’ufficio del domicilio del pignorante perchè le iscriva nel suo registro.
2 La comunicazione di una nuova iscrizione fatta in conformità dell’articolo 12 viene annotata come modificazione.
1 Das Verschreibungsamt des ordentlichen Standortes der Pfandsache teilt dem Verschreibungsamt des Wohnortes des Verpfänders den Neueintrag, die Änderung und die Löschung der Viehverschreibung zum Eintrag mit.
2 Die Mitteilung eines nach Artikel 12 erfolgten Neueintrags wird als Änderung vorgemerkt.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.