L’ufficiale deve autenticare colla propria firma ogni iscrizione.
Jede Eintragung hat der Betreibungsbeamte mittelst seiner Unterschrift zu beglaubigen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.