Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 21 Codice civile
Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 21 Zivilgesetzbuch

211.231 Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata, LUD)

211.231 Bundesgesetz vom 18. Juni 2004 über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare (Partnerschaftsgesetz, PartG)

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Art. 9 Annullabilità assoluta

1 Qualsiasi interessato può in ogni tempo domandare al giudice l’annullamento dell’unione domestica registrata se:

a.
al momento della registrazione dell’unione domestica uno dei partner non era capace di discernimento e da allora non ha riacquistato la capacità di discernimento;
b.7
i partner sono parenti in linea retta oppure fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini;
bbis.8
al momento della costituzione dell’unione domestica registrata uno dei partner era già coniugato o vincolato da un’unione domestica registrata e il matrimonio o l’unione domestica registrata contratti in precedenza non sono stati sciolti;
c.9
uno dei partner non intendeva creare una comunione di vita bensì eludere le disposizioni relative all’ammissione e al soggiorno degli stranieri;
d.10
l’unione domestica registrata non corrispondeva alla libera volontà di uno dei partner;11
e.12
uno dei partner è minorenne, salvo che interessi preponderanti dello stesso impongano il proseguimento dell’unione.

2 Durante l’unione domestica registrata l’azione di annullamento è promossa d’ufficio dall’autorità competente nel domicilio dei partner. Compatibilmente con i loro compiti, le autorità della Confederazione e dei Cantoni che hanno motivo di ritenere nulla un’unione domestica registrata ne informano l’autorità competente per promuovere l’azione.13

7 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 18 dic. 2020 (Matrimonio per tutti), in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 747; FF 2019 7151; 2020 1135).

8 Introdotta dall’all. n. 1 della LF del 18 dic. 2020 (Matrimonio per tutti), in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 747; FF 2019 7151; 2020 1135).

9 Introdotta dall’all. n. II 5 della LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5437; FF 2002 3327).

10 Introdotta dal n. I 4 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).

11 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

12 Introdotta dal n. I 4 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).

13 Per. introdotto dal n. I 4 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).

Art. 58

6 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2020 (Ehe für alle), mit Wirkung seit 1. Juli 2022 (AS 2021 747; BBl 2019 8595; 2020 1273).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.