Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 21 Codice civile
Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 21 Zivilgesetzbuch

211.231 Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata, LUD)

211.231 Bundesgesetz vom 18. Juni 2004 über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare (Partnerschaftsgesetz, PartG)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 37a Disposizione transitoria della modifica del 30 settembre 2011

Se l’unione domestica è stata registrata prima dell’entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2011 del Codice civile, i partner possono, entro un anno dall’entrata in vigore di tale modifica, dichiarare all’ufficiale dello stato civile di voler assumere un cognome comune; possono scegliere tra il cognome da celibe o nubile di uno di loro.

35 Introdotto dal n. II 2 della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585).

Art. 37 Koordination mit Änderungen anderer Erlasse

33

33 Die Koordinationsbestimmungen können unter AS 2005 5685 konsultiert werden.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.