1 I partner provvedono in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze, al debito mantenimento dell’unione domestica. Per il rimanente si applicano per analogia gli articoli 163–165 del Codice civile (CC)15.16
2 Se i partner non possono accordarsi in proposito, il giudice stabilisce, ad istanza di parte, i contributi pecuniari per il mantenimento dell’unione domestica. Tali contributi possono essere pretesi per il futuro e per l’anno precedente l’istanza.
3 Se un partner non adempie il proprio obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all’altro.
16 Per. introdotto dall’all. n. 1 della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).
1 Die Partnerinnen oder Partner behalten ihren Namen.
2 Bei der Eintragung der Partnerschaft können sie aber gegenüber der Zivilstandsbeamtin oder dem Zivilstandsbeamten erklären, dass sie den Ledignamen der einen Partnerin oder des einen Partners als gemeinsamen Namen tragen wollen.
13 Eingefügt durch Ziff. II 2 des BG vom 30. Sept. 2011 (Name und Bürgerrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 2569; BBl 2009 7573 7581).
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