1 Le autorità di vigilanza fanno ispezionare almeno ogni due anni gli uffici dello stato civile. Se un ufficio dello stato civile non garantisce un’esecuzione tecnicamente corretta dei compiti, esse provvedono alle ispezioni ogni qualvolta sia necessario al fine di eliminare immediatamente le lacune.
2 Le autorità di vigilanza fanno rapporto ogni anno all’UFSC su:267
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267 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 3925).
269 Abrogato dal n. I dell’O del 26 ott. 2016, con effetto dal 1° lug. 2017 (RU 2016 3925).
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2 Die Aufsichtsbehörden berichten dem EAZW jährlich über:266
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266 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 26. Okt. 2016, in Kraft seit 1. Juli 2017 (AS 2016 3925).
268 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 26. Okt. 2016, mit Wirkung seit 1. Juli 2017 (AS 2016 3925).
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