1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
2 Il Consiglio federale può associare i Cantoni o persone giuridiche di diritto privato all’esecuzione della legge.
3 Il Consiglio federale può delegare compiti amministrativi nell’ambito della politica di Stato ospite a persone giuridiche di diritto privato.
1 Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen.
2 Er kann die Kantone oder juristische Personen des Privatrechts zum Vollzug beiziehen.
3 Er kann administrative Aufgaben im Bereich der Gaststaatpolitik juristischen Personen des Privatrechts übertragen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.