Gli emolumenti e i disborsi sono esigibili a partire dal passaggio in giudicato della decisione.
Die Gebühren und die Auslagen werden mit Eintritt der Rechtskraft des Entscheides fällig.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.