173.712.243 Regolamento del 15 febbraio 2021 dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione

173.712.243 Reglement vom 15. Februar 2021 der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft

Art. 9 Comunicazione di informazioni

1 Il procuratore generale della Confederazione e gli altri collaboratori del Ministero pubblico della Confederazione sono tenuti a informare in modo esauriente l’autorità di vigilanza nel quadro dei suoi accertamenti, delle sue ispezioni e delle sue altre inchieste.

2 L’autorità di vigilanza può garantire la riservatezza alle persone che forniscono l’informazione.

Art. 9 Auskunftserteilung

1 Der Bundesanwalt oder die Bundesanwältin sowie die weiteren Mitarbeitenden der Bundesanwaltschaft sind der Aufsichtsbehörde im Rahmen von deren Abklärungen, Inspektionen und anderen Untersuchungen zu umfassender Auskunft verpflichtet.

2 Die Aufsichtsbehörde kann den auskunfterteilenden Personen Vertraulichkeit zusichern.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.