Il procuratore generale della Confederazione emana le istruzioni necessarie alla gestione e alla conduzione dei procedimenti. Le istruzioni sono stabilite nel manuale di organizzazione, nel manuale di procedura e nel manuale di polizia giudiziaria oppure rese accessibili ai collaboratori in altra forma.
Der Bundesanwalt oder die Bundesanwältin erlässt die für die Betriebs- und Verfahrensführung notwendigen Weisungen. Diese werden im Organisationshandbuch, im Verfahrenshandbuch und im Handbuch Gerichtspolizei festgehalten oder den Mitarbeitenden in anderer Form zugänglich gemacht.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.