Per le indennità degli avvocati d’ufficio si applica l’articolo 5.
Die Entschädigung amtlich bestellter Anwältinnen und Anwälte richtet sich nach Artikel 5.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.