1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° marzo 201023
Art. 21, 23, 26–32 e 34–41: 1° gennaio 201224
23 DCF del 16 dic. 2009
24 O dell’11 mag. 2011 (RU 2011 2241).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.