1 L’organo di conciliazione designa un membro preposto all’istruzione della procedura come pure, se del caso, altri membri in qualità di assessori.
2 Il membro incaricato dell’istruzione comunica ai giudici coinvolti nella controversia la richiesta e la composizione dell’organo di conciliazione.
3 La parte convenuta può esprimere il proprio parere in forma scritta.
4 Il membro incaricato dell’istruzione convoca le parti all’udienza di conciliazione al di fuori dei locali del Tribunale.
1 Die Schlichtungsstelle bestimmt ein Mitglied für die Leitung des Verfahrens sowie allenfalls weitere Mitglieder als Beisitzende.
2 Das instruierende Mitglied gibt den vom Konflikt betroffenen Richtern und Richterinnen den Antrag sowie die Zusammensetzung des Schlichtungsgremiums bekannt.
3 Die im Antrag bezeichnete Gegenpartei erhält Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme.
4 Das instruierende Mitglied lädt zur Schlichtungsverhandlung ausserhalb der Gerichtsräumlichkeiten ein.
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