172.220.142.2 Regolamento di previdenza del 3 dicembre 2007 della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i professori dei PF (RP-PF 2)

172.220.142.2 Vorsorgereglement vom 3. Dezember 2007 des Vorsorgewerks ETH-Bereich für die Professorinnen und Professoren der ETH (VR-ETH 2)

Art. 30 Prestazioni di uscita apportate

Le prestazioni di uscita di altri istituti di previdenza e gli averi di istituti di libero passaggio devono essere trasferiti in caso di ammissione a PUBLICA. Essi sono integralmente accreditati all’avere di vecchiaia della persona assicurata.

Art. 30 Eingebrachte Austrittsleistungen

Austrittsleistungen anderer Vorsorgeeinrichtungen und Guthaben bei Freizügigkeitseinrichtungen müssen bei Aufnahme in PUBLICA überwiesen werden. Sie werden in vollem Umfang dem Altersguthaben der versicherten Person gutgeschrieben.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.