Le persone impiegate sono assicurate contro i rischi di decesso e di invalidità a contare dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età. Esse sono anche assicurate per la vecchiaia a contare dal 1° gennaio successivo al compimento del 21° anno di età.
Angestellte Personen werden ab dem 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahres gegen die Risiken Tod und Invalidität versichert. Ab dem 1. Januar nach Vollendung des 21. Altersjahres werden sie auch für das Alter versichert.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.