Il Consiglio federale,
visti gli articoli 39 capoverso 3 e 42 capoverso 2 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale (LPers),
ordina:
Der Schweizerische Bundesrat,
gestützt auf die Artikel 39 Absatz 3 und 42 Absatz 2 des Bundespersonalgesetzes vom 24. März 20001 (BPG),
verordnet:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.