(art. 17 e 18 cpv. 2 Lpers)
Per promuovere l’impegno degli impiegati presso organizzazioni internazionali, possono essere accordate, in particolare, le seguenti prestazioni:
(Art. 17 und 18 Abs. 2 BPG)
Zur Förderung des Einsatzes von Angestellten in internationalen Organisationen können insbesondere folgende Leistungen erbracht werden:
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.