1 A nomina avvenuta, il Consiglio dei PF stipula con il professore un contratto di lavoro scritto.
2 Il contratto di lavoro contiene in particolare:
3 Il contratto di lavoro stabilisce un’eventuale partecipazione del datore di lavoro al riscatto di anni di assicurazione presso la Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA).12
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2291).
1 Nach der Ernennung schliesst der ETH-Rat mit der Professorin oder dem Professor einen schriftlichen Arbeitsvertrag ab.
2 Der Arbeitsvertrag beinhaltet insbesondere:
3 Er regelt die allfällige Beteiligung des Arbeitgebers am Einkauf in die Pensionskasse des Bundes (PUBLICA).12
12 Fassung gemäss Ziff. I der V des ETH-Rates vom 2. Okt. 2007, vom BR genehmigt am 14. Mai 2008 und in Kraft seit 1. Juli 2008 (AS 2008 2291).
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