1 Il servizio competente assume i costi effettivi della formazione dei figli fino ad un massimo di 24 000 franchi all’anno per figlio se il contratto di lavoro prevede espressamente il ricongiungimento familiare sul luogo d’impiego ed è versato un assegno familiare conformemente all’articolo 51 OPers67.68
2 Si applicano per analogia gli articoli 128 e 129 dell’ordinanza del DFAE del 20 settembre 200269 concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers-DFAE).
68 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).
2 Die Artikel 128 und 129 der Verordnung des EDA vom 20. September 200271 zur Bundespersonalverordnung (VBPV-EDA) gelten sinngemäss.
70 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. Juni 2013, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1631).
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