172.220.111.42 Ordinanza del 5 novembre 2014 sull'elaborazione di dati personali nell'Intranet e nell'Extranet del DFAE (Ordinanza Web DFAE)

172.220.111.42 Verordnung vom 5. November 2014 über die Bearbeitung von Personendaten im Intranet und im Extranet des EDA (Web-EDA-Verordnung)

Art. 11 Obblighi di diligenza

1 La SG DFAE provvede affinché i dati personali inseriti nel Web DFAE siano trattati conformemente alle prescrizioni.

2 Si assicura inoltre che i dati personali inseriti nel Web DFAE siano esatti, completi e aggiornati.

Art. 11 Sorgfaltspflichten

1 Das GS EDA sorgt dafür, dass die Personendaten im Web EDA vorschriftsgemäss bearbeitet werden.

2 Es vergewissert sich, dass die Personendaten im Web EDA richtig, vollständig und nachgeführt sind.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.