172.220.111.343.3 Ordinanza del DFAE del 20 settembre 2002 concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers-DFAE)

172.220.111.343.3 Verordnung des EDA vom 20. September 2002 zur Bundespersonalverordnung (VBPV-EDA)

Art. 89 Riduzione

(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)

Dopo cinque anni di soggiorno nello stesso luogo d’impiego, l’importo forfettario è ridotto del 20 per cento rispetto all’importo iniziale per ogni anno successivo. La riduzione è applicabile il 1° gennaio dell’anno successivo.

Art. 89 Kürzung

(Art. 82 Abs. 3 Bst. a BPV)

Die Pauschale wird nach fünf Aufenthaltsjahren am selben Einsatzort pro Folgejahr um 20 Prozent des ursprünglichen Betrages gekürzt. Die Kürzung wird am 1. Januar des Folgejahrs wirksam.

 

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