172.220.111.343.3 Ordinanza del DFAE del 20 settembre 2002 concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers-DFAE)

172.220.111.343.3 Verordnung des EDA vom 20. September 2002 zur Bundespersonalverordnung (VBPV-EDA)

Art. 147 Direzione di una società che persegue uno scopo lucrativo

(art. 91 OPers)

1 Gli impiegati comunicano eventuali partecipazioni alla direzione di società che perseguono uno scopo lucrativo.

2 Prima di iniziare un impiego all’estero, essi richiedono l’autorizzazione per poter mantenere le partecipazioni.

Art. 147 Leitung einer Erwerbsgesellschaft

(Art. 91 BPV)

1 Die Angestellten melden allfällige Beteiligungen an der Leitung von Erwerbsgesellschaften.

2 Sie holen vor einem Auslandeinsatz die Ermächtigung für die Beibehaltung der Beteiligungen ein.

 

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