Gli ingegneri addetti alle prove in volo e gli altri membri dell’equipaggio ai sensi dell’articolo 1 lettere i e f ricevono, per ogni minuto di volo, un’indennità commisurata alle esigenze, conformemente all’allegato 3.
Flugversuchsingenieure und -ingenieurinnen sowie übrige Besatzungsmitglieder nach Artikel 1 Buchstaben i und f erhalten eine nach den Anforderungen abgestufte Zulage pro Flugminute nach Anhang 3.
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