1 La presente ordinanza è applicabile agli impiegati che hanno esercitato una delle funzioni di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettere a e c OPers e che inizieranno il congedo di prepensionamento a partire dal 1° luglio 2015.
2 Non è applicabile agli impiegati di cui all’articolo 116c capoverso 2 OPers.
1 Diese Verordnung gilt für Angestellte in Funktionen nach Artikel 33 Absatz 1 Buchstaben a und c BPV, die ab dem 1. Juli 2015 den Vorruhestandsurlaub antreten.
2 Sie gilt nicht für Angestellte nach Artikel 116c Absatz 2 BPV.
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