1 I veicoli di servizio personali sono immatricolati civilmente e militarmente. In caso di rinuncia alla possibilità di utilizzare privatamente il veicolo di servizio, esso è immatricolato soltanto militarmente.92
2 In servizio di milizia, tutte le corse di servizio sono eseguite con targhe di controllo militari.
3 Le corse private sono consentite unicamente con targhe di controllo cantonali.
4 Le targhe di controllo non possono essere utilizzate come targhe trasferibili per altri veicoli a motore.
92 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
1 Zu Privatfahrten nach Artikel 35 Absatz 2 berechtigt sind neben der Halterin oder dem Halter auch alle an seinem Wohnsitz angemeldeten Angehörigen, einschliesslich der Lebenspartnerin oder des Lebenspartners.
2 Ferienfahrten und Lernfahrten sind nur in Begleitung der Halterin oder des Halters gestattet.
91 Fassung gemäss Ziff. I der V des VBS vom 7. Dez. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5027).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.