172.220.111.310.2 Ordinanza del DDPS del 9 dicembre 2003 concernente il personale militare (OPers mil)

172.220.111.310.2 Verordnung des VBS vom 9. Dezember 2003 über das militärische Personal (V Mil Pers)

Art. 37 Immatricolazione

1 I veicoli di servizio personali sono immatricolati civilmente e militarmente. In caso di rinuncia alla possibilità di utilizzare privatamente il veicolo di servizio, esso è immatricolato soltanto militarmente.92

2 In servizio di milizia, tutte le corse di servizio sono eseguite con targhe di controllo militari.

3 Le corse private sono consentite unicamente con targhe di controllo cantonali.

4 Le targhe di controllo non possono essere utilizzate come targhe trasferibili per altri veicoli a motore.

92 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

Art. 36 Fahrberechtigung bei privater Verwendung

1 Zu Privatfahrten nach Artikel 35 Absatz 2 berechtigt sind neben der Halterin oder dem Halter auch alle an seinem Wohnsitz angemeldeten Angehörigen, einschliesslich der Lebenspartnerin oder des Lebenspartners.

2 Ferienfahrten und Lernfahrten sind nur in Begleitung der Halterin oder des Halters gestattet.

91 Fassung gemäss Ziff. I der V des VBS vom 7. Dez. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5027).

 

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