172.220.111.310.1 Ordinanza del DFAE dell' 8 marzo 2002 sulle prestazioni accordate agli impiegati dell'Amministrazione federale in vista della loro assunzione da parte di organizzazioni internazionali

172.220.111.310.1 Verordnung des EDA vom 8. März 2002 über die den Bundesangestellten bei ihrem Einsatz in internationalen Organisationen ausgerichteten Leistungen

Art. 11 Computo del congedo come tempo di servizio, premio di fedeltà


1 La durata del congedo conta come tempo di servizio ai sensi dell’articolo 40 capoverso 5 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20014 concernente l’ordinanza sul personale della Confederazione.

2 Se l’impiegato ha diritto a un premio di fedeltà che scade durante il congedo, il premio può essere concesso soltanto alla fine del congedo. Il premio può essere concesso soltanto sotto forma di congedo pagato e quest’ultimo deve essere preso prima della scadenza di un nuovo premio.

Art. 11 Berücksichtigung des Urlaubs als Dienstzeit, Treueprämie

1 Die Dauer des Urlaubs wird im Sinne von Artikel 40 Absatz 5 der Verordnung des EFD von 6. Dezember 20014 zur Bundespersonalverordnung als Dienstzeit angerechnet.

2 Eine während des Urlaubs fällig werdende Treueprämie kann der angestellten Person erst nach Ablauf des Urlaubs ausgerichtet werden. Sie kann lediglich als bezahlter Urlaub ausgerichtet werden und ist zu beziehen, bevor eine neue Prämie fällig wird.

 

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