172.220.111.310.1 Ordinanza del DFAE dell' 8 marzo 2002 sulle prestazioni accordate agli impiegati dell'Amministrazione federale in vista della loro assunzione da parte di organizzazioni internazionali

172.220.111.310.1 Verordnung des EDA vom 8. März 2002 über die den Bundesangestellten bei ihrem Einsatz in internationalen Organisationen ausgerichteten Leistungen

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

1 La presente ordinanza disciplina i congedi e le prestazioni accordate agli impiegati dell’Amministrazione federale onde promuovere la loro assunzione da parte di organizzazioni internazionali.

2 Essa si applica agli impiegati dell’Amministrazione federale di cui nell’articolo 1 OPers.

Art. 1 Zweck und Geltungsbereich

1 Diese Verordnung regelt Urlaub und Leistungen, die den Bundesangestellten zur Förderung ihres Einsatzes in internationalen Organisationen gewährt werden.

2 Sie gilt für Bundesangestellte im Sinne von Artikel 1 BPV.

 

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