1 Gli impiegati comunicano al servizio competente la loro assenza dal lavoro per malattia o infortunio.
2 In caso di assenza superiore a cinque giorni di lavoro essi forniscono un certificato medico al servizio competente. In caso di assenze ripetute per malattia tale termine può essere ridotto.
2bis In caso di pandemie che costituiscono una minaccia per la salute pubblica, il termine di cui al capoverso 2 è prorogato a dieci giorni di lavoro. Il DFF stabilisce l’inizio e la fine della misura.125
2ter Gli impiegati che in seguito a malattia o infortunio sono inabili al lavoro per almeno tre giorni di vacanza consecutivi possono recuperare i giorni di vacanza. Se l’inabilità al lavoro dura più di cinque giorni di vacanza consecutivi, i giorni di vacanza in questione possono essere recuperati soltanto su presentazione di un certificato medico. In caso di recupero ripetuto di giorni di vacanza in seguito a malattia o infortunio questo termine può essere ridotto.126
3 Se il ritorno da un viaggio all’estero è reso impossibile da una malattia o da un infortunio un medico deve certificare la durata dell’incapacità di viaggiare.
4 Se è prescritta una cura o un soggiorno di convalescenza l’impiegato deve presentare una domanda scritta al servizio competente.127
125 Introdotto dal n. I dell’O del DFF del 22 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4771).
126 Introdotto n. I dell’O del DFF del 31 mag. 2013 (RU 2013 1605). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3811).
127 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 20 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 618).
(Art. 92 BPV)
1 Das für die Berechnung des abzuliefernden Betrages anrechenbare Einkommen aus Tätigkeiten zu Gunsten Dritter wird jährlich einmal ermittelt.
2 Es entspricht den einmaligen und wiederkehrenden Geldleistungen für Tätigkeiten zugunsten Dritter. Spesenentschädigungen werden nicht berücksichtigt.122
3 Der abzuliefernde Betrag wird nach Absprache mit den Angestellten von ihrem Monatslohn abgezogen.
122 Fassung gemäss Ziff. I der V des EFD vom 13. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3811).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.