172.220.111.31 Ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers)

172.220.111.31 Verordnung des EFD vom 6. Dezember 2001 zur Bundespersonalverordnung (VBPV)

Art. 59 Alloggio di servizio

(art. 90 OPers)

L’impiegato deve pagare un compenso e le spese accessorie per l’utilizzazione di un alloggio di servizio. L’importo del compenso è calcolato in base alla superficie dell’alloggio moltiplicata per il prezzo al metro quadrato. Esso viene stabilito tenendo conto del livello locale delle pigioni nonché dei vantaggi e degli svantaggi propri dell’alloggio.

2 Il DFF emana direttive concernenti il compenso e le spese accessorie per l’utilizzazione di un alloggio di servizio.

Art. 58

121 Aufgehoben durch Ziff. I der V des EFD vom 31. Mai 2013, mit Wirkung seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1605).

 

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