(art. 90 OPers)
1 L’impiegato deve pagare un compenso e le spese accessorie per l’utilizzazione di un alloggio di servizio. L’importo del compenso è calcolato in base alla superficie dell’alloggio moltiplicata per il prezzo al metro quadrato. Esso viene stabilito tenendo conto del livello locale delle pigioni nonché dei vantaggi e degli svantaggi propri dell’alloggio.
2 Il DFF emana direttive concernenti il compenso e le spese accessorie per l’utilizzazione di un alloggio di servizio.
121 Aufgehoben durch Ziff. I der V des EFD vom 31. Mai 2013, mit Wirkung seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1605).
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