(art. 68 OPers)
1 Agli impiegati può essere concesso, tenuto conto delle esigenze aziendali e dell’oggetto del congedo, un congedo pagato, parzialmente pagato o non pagato.
2 Un congedo pagato può essere concesso in particolare per le seguenti attività:
3 Un congedo pagato viene concesso all’impiegato per i seguenti eventi:
4 I congedi previsti dai capoversi 2 e 3 sono computati sulla durata dell’impiego.
5 In caso di concessione di congedi, in particolare di quelli di più lunga durata e non pagati, la persona interessata è informata sull’obbligo di mantenimento delle assicurazioni sociali e sono inoltre con essa concordati:
6 In caso di modifica del tasso di occupazione, i restanti giorni di congedo vengono riportati nel nuovo rapporto di lavoro.78
72 Introdotta dal n. I dell’O del DFF del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5399).
73 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 20 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 618).
74 Abrogata dal n. I dell’O del DFF del 14 mag. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 301).
75 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 14 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 301).
76 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 5 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4515).
77 Introdotta dal n. I dell’O del DFF del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3811).
78 Introdotto dal n. I dell’O del DFF del 25 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4013).
(Art. 67 BPV)
69 Fassung gemäss Ziff. I der V des EFD vom 31. Mai 2013, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1605).
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