172.220.111.31 Ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers)

172.220.111.31 Verordnung des EFD vom 6. Dezember 2001 zur Bundespersonalverordnung (VBPV)

Art. 38 Compensazione delle vacanze

(art. 67 OPers)

1 Le vacanze degli impiegati remunerati con uno stipendio mensile non devono essere in linea di principio compensate con prestazioni in contanti o altre agevolazioni.

2 Eccezionalmente le vacanze possono essere compensate se:

a.
non possono essere utilizzate per motivi aziendali prima dello scioglimento del rapporto di lavoro;
b.
il rapporto di lavoro viene sciolto immediatamente dopo una lunga assenza dal lavoro.

3 Se il rapporto di lavoro si scioglie per decesso dell’impiegato le vacanze non sono compensate.

Art. 37 Unterbrechung von Ferien

(Art. 67 BPV)

Ferien werden unterbrochen durch:

a.
Rückruf aus betrieblichen Gründen;
b.
Unfall oder Krankheit, sofern die angestellte Person dadurch an mindestens drei aufeinanderfolgenden Ferientagen arbeitsunfähig ist.

68 Fassung gemäss Ziff. I der V des EFD vom 20. Okt. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 618).

 

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