L’Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità adempie i compiti che gli spettano in virtù della legge del 13 dicembre 200215 sui disabili e dell’ordinanza del 19 novembre 200316 sui disabili.
13 Introdotto dall’all. 2 n. 2 dell’O del 19 nov. 2003 sui disabili, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4501).
14 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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