172.211.31 Ordinanza dell'11 maggio 1988 concernente il Corpo svizzero di aiuto umanitario

172.211.31 Verordnung vom 11. Mai 1988 über das Schweizerische Korps für humanitäre Hilfe

Art. 12

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1988.

Art. 12

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1988 in Kraft.

 

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