1 All’entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogati il decreto del Consiglio federale del 15 luglio 196633 concernente le spese di procedura in materia di ricorso e la riscossione di tasse di cancelleria nell’Amministrazione federale, nonché tutte le eventuali disposizioni contrarie; restano riservate quelle di cui agli articoli 13 capoverso 1, e 21.
2 La disposizione dell’articolo 158 del decreto dell’Assemblea federale del 30 marzo 194934 concernente l’amministrazione dell’esercito svizzero rimane provvisoriamente in vigore.
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34 RS 510.30. Ora: O dell’Ass. fed. sull’amministrazione dell’esercito. Inoltre l’art. citato è abrogato.
35 La mod. può essere consultata alla RU 1969 777.
Diese Verordnung tritt, im Rahmen von Artikel 81 des Verwaltungsverfahrensgesetzes, am 1. Oktober 1969 in Kraft.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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