172.041.0 Ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa

172.041.0 Verordnung vom 10. September 1969 über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren

Art. 23

1 All’entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogati il decreto del Consiglio federale del 15 luglio 196633 concernente le spese di procedura in materia di ricorso e la riscossione di tasse di cancelleria nell’Amministrazione federale, nonché tutte le eventuali disposizioni contrarie; restano riservate quelle di cui agli articoli 13 capoverso 1, e 21.

2 La disposizione dell’articolo 158 del decreto dell’Assemblea federale del 30 marzo 194934 concernente l’amministrazione dell’esercito svizzero rimane provvisoriamente in vigore.

335

33 [RU 1966 931]

34 RS 510.30. Ora: O dell’Ass. fed. sull’amministrazione dell’esercito. Inoltre l’art. citato è abrogato.

35 La mod. può essere consultata alla RU 1969 777.

Art. 22

Diese Verordnung tritt, im Rahmen von Artikel 81 des Verwaltungsverfahrensgesetzes, am 1. Oktober 1969 in Kraft.

 

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