172.041.0 Ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa

172.041.0 Verordnung vom 10. September 1969 über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren

Art. 13 Spese processuali per altre decisioni

1 Le spese processuali per altre decisioni sono stabilite dal diritto federale applica-bile per materia.19

2 Salvo disposizione contraria del diritto federale applicabile per materia, l’autorità che ha pronunziato la decisione può esigere dalle parti:

a.20
una tassa di giustizia:
1.
da 100 a 3000 franchi; o
2.
da 200 a 7000 franchi se la causa concerne interessi finanziari importanti, è di una portata straordinaria o presenta difficoltà particolari, se sono implicate più parti o se una parte ha agito in modo temerario;
b.21
se del caso tasse di cancelleria giusta gli articoli 14 e seguenti;
c.
l’anticipazione e il rimborso degli sborsi conseguenti all’assunzione delle prove; gli articoli 4, 5 capoversi 2 e 3 e l’articolo 7 sono applicabili per analogia.

3 L’esenzione dalle tasse e il loro condono sono stabiliti conformemente agli articoli 19 e 20.

19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 1978 , in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 1978 2053).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

Art. 12a

18 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 11. Sept. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3845). Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 21. Febr. 2007, mit Wirkung seit 1. Mai 2007 (AS 2007 1075).

 

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