1 Se un sistema d’informazione in precedenza autonomo viene connesso a un sistema IAM e se a quest’ultimo viene affidata la verifica delle identità e di determinate proprietà personali rilevanti ai fini dei diritti, i relativi dati personali possono essere importati nel sistema IAM.
2 Nel sistema IAM, per ogni sistema d’informazione a valle deve essere tenuto un elenco dei dati personali che possono essere comunicati al sistema d’informazione a valle in base alla presente ordinanza e alle basi legali del sistema a valle.
1 Wird ein bisher autonomes Informationssystem an ein IAM-System angeschlossen und diesem die Prüfung der Identität und bestimmter berechtigungsrelevanter Eigenschaften von Personen übertragen, so dürfen die entsprechenden Personendaten ins IAM-System importiert werden.
2 Im IAM-System muss für jedes nachgelagerte Informationssystem eine Liste der Personendaten geführt werden, die es diesem aufgrund dieser Verordnung und der gesetzlichen Grundlagen des nachgelagerten Systems bekanntgeben darf.
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