1 Il lavoro domenicale e notturno ordinato è moltiplicato per il fattore 1,25 e compensato con un periodo di tempo libero.
2 Per lavoro notturno s’intende il lavoro prestato dalle ore 22 alle ore 6.
1 Bei angeordneter Nacht- und Sonntagsarbeit wird die Arbeitszeit mit dem Faktor 1,25 multipliziert; sie wird durch Freizeit ausgeglichen.
2 Als Nachtarbeit gilt die zwischen 22 und 6 Uhr geleistete Arbeit.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.