172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA)

172.010 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz vom 21. März 1997 (RVOG)

Art. 57f Indicazione delle relazioni d’interesse

1 Prima della loro nomina, i membri delle commissioni rendono pubbliche le loro relazioni d’interesse. Il Consiglio federale emana le corrispondenti disposizioni d’esecuzione.

2 Chi rifiuta di rendere pubbliche le sue relazioni d’interesse non può essere nominato membro di una commissione.

Art. 57f Offenlegung der Interessenbindung

1 Die Kommissionsmitglieder legen ihre Interessenbindungen vor ihrer Wahl offen. Der Bundesrat erlässt die entsprechenden Ausführungsbestimmungen.

2 Wer sich weigert, seine Interessenbindungen offenzulegen, ist als Mitglied einer Kommission nicht wählbar.

 

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