1 Le retribuzioni, le indennità e i contributi di cui agli articoli 2 e 3a della legge del 18 marzo 1988 sulle indennità parlamentari e agli articoli 7, 9 e 10 della presente ordinanza sono proporzionalmente aumentate o ridotte in caso di entrata in funzione o di dimissioni nel corso dell’anno parlamentare.
2 Le retribuzioni e le indennità sono adeguatamente ridotte se il parlamentare non partecipa ai lavori consiliari e commissionali per un trimestre o più e la sua assenza non è dovuta a malattia o infortunio.
34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3632; FF 2002 3570 3591).
34 Fassung gemäss Ziff. I der V der BVers
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