1 L’Ufficio ha i compiti seguenti:
- a.
- pianifica le attività della Camera e stabilisce il programma delle sessioni, fermo restando che la Camera può decidere di aggiungere o stralciare singoli oggetti in deliberazione;
- b.
- determina i settori di attività delle commissioni permanenti e istituisce commissioni speciali;
- c.
- assegna alle commissioni gli oggetti in deliberazione impartendo loro un termine per l’esame preliminare, per la presentazione di un rapporto o per il disbrigo definitivo; può delegare questo compito al presidente;
- d.
- provvede a coordinare le attività delle commissioni e decide in caso di conflitti di competenza tra commissioni;
- e.
- stabilisce il piano annuale delle sedute delle commissioni;
- f.
- determina il numero dei membri delle commissioni;
- g.
- su proposta dei gruppi parlamentari elegge i presidenti e i membri delle commissioni;
- h.
- accerta il risultato di elezioni e votazioni; in caso di impedimento di scrutatori e loro supplenti, il presidente può avvalersi della collaborazione di altri deputati;
- i.
- esamina se vi siano o se siano sorte incompatibilità secondo l’articolo 14 LParl e se del caso propone alla Camera di accertarle;
- j.
- tratta le altre questioni concernenti l’organizzazione e la procedura della Camera.
2 Prima di prendere decisioni a tenore del capoverso 1 lettere b, c ed e, l’Ufficio sente i presidenti delle commissioni.