1 Fino all’entrata in vigore dell’articolo 189 capoverso 1 lettera f della Costituzione federale nel tenore del 12 marzo 200061, la Camera, su proposta dell’Ufficio provvisorio, decide sui ricorsi elettorali contro le decisioni di un governo cantonale concernenti la validità di un’elezione al Consiglio nazionale.
2 La Camera decide inoltre sui ricorsi:
3 Il deputato la cui elezione venga contestata si astiene dal partecipare ai lavori sia dell’Ufficio provvisorio sia della Camera durante l’esame del ricorso interposto contro la sua elezione.
1 Bis zum Inkrafttreten von Artikel 189 Absatz 1 Buchstabe f der Bundesverfassung in der Fassung vom 12. März 200061 beschliesst der Rat auf Antrag des provisorischen Büros über Wahlbeschwerden gegen Entscheide einer Kantonsregierung über die Gültigkeit einer Wahl in den Nationalrat.
2 Der Rat beschliesst:
3 Ein Ratsmitglied, dessen Wahl angefochten ist, tritt sowohl im provisorischen Büro als auch im Rat während der Behandlung der gegen seine Wahl erhobenen Beschwerde in den Ausstand.
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