1 Le comunicazioni del presidente e le mozioni d’ordine dei deputati sono tradotte in aula in una seconda lingua ufficiale dal traduttore della Camera.
2 I dibattiti sono tradotti in simultanea nelle tre lingue ufficiali.
1 Mitteilungen und Vorschläge der Präsidentin oder des Präsidenten sowie mündliche Ordnungsanträge werden von der Übersetzerin oder dem Übersetzer in eine zweite Amtssprache übersetzt.
2 Die Ratsverhandlungen werden simultan in alle drei Amtssprachen übersetzt.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.