1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
2 Disciplina le modalità di versamento e di archiviazione di documenti di servizio di persone che, in virtù di un mandato, esercitano un’attività di diritto privato per conto della Confederazione.
1 Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen.
2 Er regelt die Ablieferung und Archivierung von Dienstakten von Personen, die zum Bund in einem privatrechtlichen Auftragsverhältnis stehen.
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