1 La consultazione di lasciti o depositi di persone fisiche o giuridiche è disciplinata dalle disposizioni dei contratti di cessione.
2 In assenza di siffatte disposizioni, si applicano quelle relative agli archivi della Confederazione.
1 Die Einsichtnahme in Nachlässe oder Depositen von natürlichen oder juristischen Personen richtet sich nach den Bestimmungen der Übernahmeverträge.
2 Fehlen solche Bestimmungen, so gelten diejenigen für das Archivgut des Bundes.
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