151.21 Ordinanza del 14 ottobre 2009 sui progetti in favore dei diritti umani e contro il razzismo

151.21 Verordnung vom 14. Oktober 2009 über Menschenrechts- und Antirassismusprojekte

Art. 2 Requisiti dei progetti

1 I progetti devono essere finalizzati alla prevenzione dell’antisemitismo, del razzismo e della xenofobia, alla sensibilizzazione sui diritti umani, nonché all’intervento e alla consulenza nei casi di conflitto. Devono considerare in particolare il settore scolastico e quello formativo.

2 Per raggiungere questi obiettivi, i progetti devono:

a.
essere in grado di conseguire il maggiore impatto e il maggiore effetto moltiplicatore possibili;
b.
garantire per quanto possibile il coinvolgimento dei diretti interessati;
c.
proporsi a lungo termine e avere un effetto duraturo;
d.
permettere una valutazione della loro realizzazione e dei loro effetti.

3 Per consentire il raggiungimento degli obiettivi dei progetti possono essere versati sussidi anche per la costituzione e il consolidamento delle strutture necessarie. I sussidi non devono tuttavia essere destinati al mantenimento delle strutture.

Art. 2 Anforderungen an Projekte

1 Die Projekte müssen der Prävention von Antisemitismus, Rassismus oder Fremdenfeindlichkeit, der Sensibilisierung für die Menschenrechte sowie der Intervention und der Beratung in Konfliktfällen dienen. Sie müssen insbesondere Schule und Bildung berücksichtigen.

2 Zur Erreichung dieser Ziele müssen die Projekte:

a.
geeignet sein, eine möglichst grosse Breiten- und Multiplikatorenwirkung zu erzielen;
b.
nach Möglichkeit den Einbezug von Direktbetroffenen sicherstellen;
c.
auf Langfristigkeit und Nachhaltigkeit ausgerichtet sein;
d.
eine Evaluation ihrer Durchführung und Wirkung ermöglichen.

3 Zur Erreichung der Ziele der Projekte können auch Beiträge für den Aufbau und die Konsolidierung der erforderlichen Strukturen ausgerichtet werden. Die Beiträge dürfen jedoch nicht dem Unterhalt von Strukturen dienen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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