150.2 Legge federale del 18 dicembre 2015 relativa alla Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata

150.2 Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 zum Internationalen Übereinkommen zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen

Art. 2 Definizione

È considerata scomparsa ai sensi della presente legge ogni persona privata della libertà su mandato o con l’approvazione dello Stato, sulla cui sorte o sul luogo in cui si trova è negata ogni informazione e che, di conseguenza, è sottratta alla protezione della legge.

Art. 2 Begriff

Als verschwunden im Sinne dieses Gesetzes gilt jede Person, der im Auftrag oder mit Billigung des Staates die Freiheit entzogen wurde, über deren Schicksal oder Verbleib die Auskunft verweigert wird und die dadurch dem Schutz des Gesetzes entzogen ist.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.