143.5 Ordinanza del 14 novembre 2012 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)

143.5 Verordnung vom 14. November 2012 über die Ausstellung von Reisedokumenten für ausländische Personen (RDV)

Art. 12 Effetti giuridici

1 I documenti di viaggio giusta l’articolo 1 costituiscono documenti di legittimazione di polizia degli stranieri. Con essi non si può provare né l’identità né la cittadinanza dello straniero.

2 Chi possiede un titolo di viaggio per rifugiati o un passaporto per stranieri è autorizzato a ritornare in Svizzera durante il periodo di validità del documento di viaggio, purché nel frattempo il permesso di dimora o l’ammissione provvisoria non abbia perso ogni validità.

3 Il titolo di viaggio per rifugiati non autorizza viaggi nello Stato d’origine o di provenienza o in uno Stato per il quale è stato disposto nei loro confronti un divieto di viaggio.28

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28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 955).

29 Abrogato dal n. I dell’O del 15 ago. 2018, con effetto dal 15 set. 2018 (RU 2018 3129).

Art. 11 Hinterlegung ausländischer Reisedokumente

1 Die ausländische Person, die ein Reisedokument verlangt, muss allfällig vorhandene, von ausländischen Behörden ausgestellte Reisedokumente und Passersatzpapiere beim SEM hinterlegen.

2 Das SEM kann der ausländischen Person die hinterlegten Reisedokumente gegen Rückgabe des schweizerischen Reisedokuments infolge Änderung des Ausländerstatus oder zwecks Verlängerung des ausländischen Reisedokuments aushändigen.

 

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