1 I documenti di viaggio giusta l’articolo 1 costituiscono documenti di legittimazione di polizia degli stranieri. Con essi non si può provare né l’identità né la cittadinanza dello straniero.
2 Chi possiede un titolo di viaggio per rifugiati o un passaporto per stranieri è autorizzato a ritornare in Svizzera durante il periodo di validità del documento di viaggio, purché nel frattempo il permesso di dimora o l’ammissione provvisoria non abbia perso ogni validità.
3 Il titolo di viaggio per rifugiati non autorizza viaggi nello Stato d’origine o di provenienza o in uno Stato per il quale è stato disposto nei loro confronti un divieto di viaggio.28
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28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 955).
29 Abrogato dal n. I dell’O del 15 ago. 2018, con effetto dal 15 set. 2018 (RU 2018 3129).
1 Die ausländische Person, die ein Reisedokument verlangt, muss allfällig vorhandene, von ausländischen Behörden ausgestellte Reisedokumente und Passersatzpapiere beim SEM hinterlegen.
2 Das SEM kann der ausländischen Person die hinterlegten Reisedokumente gegen Rückgabe des schweizerischen Reisedokuments infolge Änderung des Ausländerstatus oder zwecks Verlängerung des ausländischen Reisedokuments aushändigen.
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